Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: affidamento progettazione

L'art.253 co.15bis D.Lgs.vo 163/06 modificato dal D.L. 225/2010 disponeva fino al 31.03.2011 quindi oggi 04.04.2011 torna ad applicarsi l'art. 66 dpr 554/99?

Nel Disciplinare di gara per affidamento incarico servizi di ingegneria sottosoglia (€ 100.000,00) era prevista la presentazione di una dichiarazione del rappresentante di una compagnia di assicurazione … con allegazione della documentazione comprovante il conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma, attestante che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la compagnia di assicurazione, rilascerà, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del DPR 554/99, apposita polizza assicurativa. Alcuni professionisti hanno avanzato la presunta irregolarità di alcune dichiarazioni alle quali non era stata allegata la “documentazione comprovante il conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma” e/o in altri casi non era intestata a tutto il raggruppamento ma solo ad uno o ad alcuni componenti. È legittima la discrezionalità applicata dalla stazione appaltante stante: 1.L’Avcp con comunicato del 30/11/2005 si era già espressa in merito ovvero che le Stazioni Appaltanti non possono chiedere in fase di gara la suddetta dichiarazione al fine di non aggravare oltre il procedimento. 2.L’impegno al rilascio della polizza è stato comunque presentato dall’aggiudicatario e la stessa può essere adeguatamente regolarizzata in fase di stipula del contratto. 3.Pochi professionisti hanno allegato la documentazione come richiesto, per cui l’esclusione di tutti gli altri avrebbe creato un contrasto con il principio generale secondo il quale occorre, ove possibile, garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti senza aggravio del procedimento. 4.L’art. 105 del DPR 554/99, tra l’altro, prevede che la dichiarazione debba essere rilasciata dal professionista al momento della sottoscrizione del contratto e la mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. 5.Siamo ancora nella fase dell’aggiudicazione provvisoria e verifica dei requisiti.

Buongiorno, diverse società propongono di effettuare tutta la pratica amministrativa e gli elaborati progettuali necessari per poter richiedere finanziamenti diversi vincolando il loro compenso all'eventuale ammissione al finanziamento. Premesso che a mio avviso per incarichi sopra i 20000 € non è possibile perseguire questa logica perchè a finanziamento ottenuto mi troverei obbligato ad affidare direttamente l'incarico quando la norma prevede l'indagine o l'elenco vorrei però chiedere se, nel caso in cui la stima delle attività che hanno svolto per ottenere il finanziamento sia inferiore a 20.000,00 € si possa davvero vincolare il loro compenso (visto che poi posso fare un affidamento diretto), all'ammissione al finanziamento. Ovvio c'è un disciplinare che regola il rapporto giuridico. Ciò a mio avviso consentirebbe alle amministrazioni di poter ottenere maggiori finanziamenti visto che uno dei problemi di fondo è che l'amministrazione, nell'incertezza del finanziamento, non riesce/può accolarsi i costi delle pratiche iniziali.

La determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara è effettuato secondo i criteri di cui al D.M. 17 aprile 2016. E' possibile affidare in via diretta un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza il cui importo, in base ad una offerta ricevuta da parte di un professionista esterno, sia inferiore a 40.000 euro, anche se il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17 GIUGNO 2016 sia di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro?

Sono frequenti i casi di gruppi di progettazione/direzione lavori misti, ossia composti da personale interno (quasi sempre esperto in opere edili ed affini) e professionisti esterni (impianti, strutture, sicurezza, ecc). In questi casi l'unitarietà del processo progettuale è garantita dal personale interno, che ha anche il compito del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. I servizi affidati, quindi, riguardano le sole e singole competenze specialistiche. Si chiede pertanto se l'affidamento di detti servizi possa essere effettuato separatamente per ciascun servizio (con riferimento, quindi, ai singoli compensi professionali) oppure se debba essere unico, ossia riguardare tutte le prestazioni, accorpate tra loro anche come compenso professionale. In questo caso, si costringerebbero i professionisti a raggrupparsi tra loro anche se il loro legame progettuale è debole (ad esempio, tra un coordinatore per la sicurezza e un geologo). Si segnala, a riguardo, il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 24 del Dlgs 50/2016, che prevede il caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

Nell'ambito di una procedura per affidamento dei servizi di progettazione il disciplinare prevede la presenza di un archeologo nell'ambito del gruppo di lavoro. il Gruppo è oggetto di valutazione tecnica;
ciò premesso si chiede se un concorrente possa partecipare subappaltando l'attività/figura dell'archeologo senza indicare, pertanto, il relativo nominativo tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 24, comma 5 primo periodo del D.Lgs. 50/2016

Si chiede se sia ravvisabile una situazione di conflitto di interesse (art. 42, D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui in una gara di appalto integrato il progettista esterno, a suo tempo “indicato” dall’aggiudicatario per la redazione del progetto esecutivo, si aggiudichi successivamente come libero professionista (o in società di ingegneria) l’incarico per la direzione lavori dello stesso lavoro.

Un’A.P.S. del territorio (comitato di quartiere) ha una convenzione in essere riguardante la gestione di uno stabile per le proprie attività di carattere sociale e aggregativo, oltre che per lo svolgimento di attività di servizio alla comunità (es. sfalcio erba) per cui riceve contribuzione a rendiconto delle spese sostenute.
La stessa associazione, tra le aree concesse, ha anche alcune pertinenze, tra cui campi per il gioco delle bocce ormai in disuso. Si ritiene che all'interno di una procedura di co-progettazione ai sensi del Codice Terzo Settore, sia possibile inserire anche l'attività di realizzazione, a cura e spese di una o più APS – di una struttura a fini sociali, da acquisire in concessione.
Si richiede come tale procedura, che pare congrua giuridicamente con le previsioni del citato CTS, si configuri rispetto alla realizzazione di un'opera che andrà ad arricchire il patrimonio comunale, e in particolare i vincoli che il soggetto che la dovesse realizzare dovrebbe seguire.

L'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice, prevede l'utilizzo dell'OEPV per l'affidamento di "....forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, caratterizzate da notevole contenuto tecnologico....". Poiché tale dicitura appare generica e passibile di differenti interpretazioni, si chiede se possa essere condivisibile l'identificazione di tali prodotti con quelli riferiti ai settori ad alto contenuto tecnologico, individuati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nella classifica OCSE-Eurostat SITC (Standard International Trade Classification) revisione n. 4 (ultima revisione ad oggi effettuata). In tale catalogazione i beni high-tech vengono suddivisi, ciascuno con uno specifico codice di cinque cifre, nei seguenti nove gruppi: aerospazio, armamenti, chimica, computer-macchine per ufficio, apparecchi elettrici, elettronica-telecomunicazioni, apparecchi non elettrici, farmaceutica e strumenti scientifici. Il poter fare affidamento su un inequivocabile criterio di identificazione consentirebbe di individuare, con immediatezza, il corretto criterio di aggiudicazione da adottare nell’ambito degli affidamenti di appalti pubblici per tali peculiari tipologie di forniture. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nel 2018 abbiamo indetto, individuando relativo aggiudicatario, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI IN AMBITO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) . Predetta co-progettazione non è mai iniziata in quanto sono venuti meno i fondi S.P.R.A.R. Oggi vorremmo partecipare a Avvio della procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza di carattere ordinario”. Considerato che il SAI è l'evoluzione dello S.P.R.A.R. (nonchè la ristrettezza dei tempi) possiamo partecipare alla Manifestazione di interesse SAI (del Ministero Interno 25.03.22) stipulando poi convenzione di progettazione e gestione con soggetto aggiudicatario fondi S.P.R.A.R. oppure dobbiamo indire nuova Manifestazione di interesse? Nella Manifestazione di interesse di co-progettazione SPRAR del 2018 si riportava: Il budget verrà perfezionato quindi solo in fase di co-progettazione e potrà subire modifiche in relazione al numero effettivo di abitazioni che saranno individuate per un’accoglienza di circa 10 persone. Il valore stimato dell'attività da definire in sede di co-pro-gettazione è di €460.000. Oggi partecipando al Bando SAI si avrebbe intenzione di accogliere 13 persone aumentando di conseguenza il valore dell'attività . Grazie e cordiali saluti

Ai sensi dell’art. 225, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 .”

Si richiede, al riguardo, se, nel caso di progettazione definitiva già approvata in data precedente al 01/07/2023, al fine di procedere con l’affidamento dell’appalto congiunto del livello progettuale esecutivo e dell’esecuzione, trovi applicazione, in merito alla procedura da applicare e alle modalità di redazione della documentazione di gara, la disciplina di cui al d. lgs. n. 50/2016 ovvero quella di cui al d.lgs. n. 36/2023?